Legge salva suicidi, cancellazione dei debiti: chi vi può accedere

Legge salva suicidi, arrivano i primi decreti per i debitori incapienti: liberazione dei debiti e obbligo di dichiarazione dei redditi.

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Legge salva suicidi (Fonte: Pixabay)

Legge salva suicidi, diversi Tribunali, tra cui quello di Cuneo, hanno emesso i primi decreti di esdebitazione per i debitori incapienti. É prevista la cancellazione dei debiti, derivanti da pregresse attività svolte, mutui o finanziamenti. La misura è rivolta a quei soggetti che non hanno alcuna utilità da concedere ai creditori non ancora soddisfatti.

L’art. 14-quaterdecies, aggiunto nella legge n. 3 del 2012 (la c.d. legge salva suicidi), ha introdotto infatti la figura del debitore incapiente. Ossia quel debitore, persona fisica, meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Dunque anche il debitore che è privo di alcun bene può fare ricorso alla procedura di esdebitazione del residuo dei debiti. Tuttavia ci sono dei limiti: tale misura infatti può essere attivata una sola volta nella vita.

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Legge salva suicidi, la decisione del Tribunale

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Il decreto del Tribunale di Cuneo riguarda il caso di una donna: la signora Rossi (nome di fantasia) che, a dopo aver dichiarato il fallimento di una società, risultava ancora essere debitrice per un importo pari a 321.839,52 euro. La donna però non era in grado di soddisfare in alcun modo i creditori rimasti impagati. Per tale motivo faceva ricorso alla procedura di esdebitazione prevista dall’articolo 14-quaterdecies dalla legge 3 del 2012.

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Il giudice Magrì, del Tribunale di Cuneo, procedeva dunque all’accertamento della meritevolezza della debitrice per l’accesso alla procedura. Oltre che l‘assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. E subito dopo le aveva concesso l’esdebitazione a costo zero per il debito rimasto insoddisfatto. Tuttavia stabiliva l‘onere per la donna di depositare la dichiarazione dei redditi per i successivi 4 anni, pena la revoca del beneficio.

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