Autoerotismo in treno, quali sono i rischi? La Cassazione ha deciso

Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa su un episodio di autoerotismo in treno. Scopriamo in quali rischi si incorre.

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Autoerotismo in treno (Fonte: Pixabay)

Durante la corsa di un treno una passeggera denuncia alla Polizia Ferroviaria un uomo per aver praticato autoerotismo in sua presenza, allo scopo di disturbarla. Il passeggero tuttavia si ribella e reagisce con delle minacce e gesti violenti, impedendo alle Forze dell’Ordine di compiere il loro lavoro.

Il denunciato viene accusato della commissione del reato di atti osceni, commessi in un luogo frequentato anche da minori. Tuttavia, il Tribunale decide di condannare  l’imputato solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Viene dunque meno l’accusa secondo la quale la condotta di autoerotismo è stata commessa in un luogo abitualmente frequentato da minori.

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Autoerotismo in treno, la decisione della Cassazione

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Dopo il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale, la Corte di Cassazione dunque si è pronunciata sull’episodio. Come si legge nella sentenza 32687/2021, per i giudici non si configura il reato di atti osceni in luogo pubblico se il fatto è commesso in assenza di minori. La Corte ha motivato la sentenza affermando che il vagone di un treno non è un luogo tipicamente frequentato da un minore. Questo sembrerebbe il motivo per il quale gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal pubblico ministero.

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I luoghi abitualmente frequentati da minori, al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto, sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale. Come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili. O ancora per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve. Come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale“. Questo è quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione. Per tali motivi dunque gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dal pubblico ministero.

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