Scuola, obbligo vaccinale per i docenti: arriva una nuova circolare

Da domani, mercoledì 15 dicembre, nelle scuole, scatta l’obbligo vaccinale per i docenti e il personale Ata: come si effettuerà la verifica

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Banchi di scuola (Getty Images)

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per docenti e Ata come previsto dal decreto legge n.172/2021. Da domani il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di aver prenotato nei successivi 20 giorni. Secondo quanto riferito dall’Ansa, questa mattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass.

Per la scuole è attiva una piattaforma diversa per il controllo del green pass rispetto a quella ordinaria che avviene tramite l’app Verifica C-19. La verifica verrà effettuata mediante il sistema informatico Sidi che le scuole già utilizzano per le loro pratiche amministrative. Il dirigente scolastico o un suo delegato potranno accertare telematicamente se il docente o Ata è in regola con le vaccinazioni. Non sarà perciò necessario richiedere alcuna documentazione cartacea. Il dirigente o delegato incaricato della verifica troverà un cruscotto con una spunta verde accanto al nome del docente o amministrativo vaccinato oppure rossa se invece non lo è.

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Obbligo vaccinale dei docenti: cosa accade in caso di mancata vaccinazione

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La decisione per le scuole (Foto: Pixabay)

Nel caso in cui il docente o personale ATA non risulti in regola, il preside dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione o la richiesta della vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.

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Nel corso dei cinque giorni il personale potrà continuare la propria attività lavorativa attraverso l’esibizione della certificazione verde base, rilasciata anche mediante tampone. Dall’inosservanza dell’obbligo scatterà la sospensione dal diritto di svolgere il proprio lavoro con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nel periodo di sospensione, non sarà percepita alcuna retribuzione né alcun tipo di compenso.

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