Blocco licenziamenti: l’INL fornisce la data di scadenza del divieto

Il periodo di emergenza Covid ha previsto il blocco dei licenziamenti. Scopriamo quando il datore di lavoro potrà riattivarne la procedura

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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha dato importanti chiarimenti sulla normativa emergenziale che ha ordinato il blocco dei licenziamenti. Con la nota n. 5186/2021 dopo aver elencato i soggetti che possono beneficiare degli ammortizzatori sociali, il tipo, la durata e la scadenza dell’ammortizzatore stesso, fornisce la data di scadenza del divieto di licenziamento.

I datori di lavoro potranno nuovamente mettere in moto le procedure di licenziamento dei propri dipendenti, per alcuni già a partire dal 1 luglio 2021, mentre per altri partirà il 1 novembre 2021 o il 1 gennaio 2022.

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Blocco licenziamenti, obbligatorio tentativo di conciliazione: quando

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Lo stato di emergenza adottato a seguito della pandemia e la relativa normativa che ha previsto il blocco dei licenziamenti, ha comportato anche l’introduzione di un nuovo modello, ossia del modulo INL 20/bis necessario per avviare la procedura di conciliazione, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. così come disciplinato dall’art. 7 della Legge n. 604/1966 che contiene le norme sui licenziamenti individuali e l‘art 410 c.p.c che disciplina proprio il tentativo di conciliazione.

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Tale procedura può essere avviata sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. Quest’ultimo all’interno del modulo da compilare deve dichiarare:

  • di non aver presentato e di non essere sul punto di presentare domanda di cassa integrazione (ex artt. 40-40 bis del D.L. n. 73/2021);
  • di avere terminato le settimane integrabili di cui alla domanda di cassa integrazione presentata ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021. Indicando inoltre la relativa data in cui ha esaurito le settimane integrabili;
  • di aderire a determinate Associazioni datoriali e indicare quale.

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