Fatture elettroniche, circolare Agenzia delle Entrate: scadenze e sanzioni

Fatture elettroniche, come fare per le integrazioni dell’anno corrente: i termini e le modalità indicate dall’Agenzia

Fattura elettronica
Foto sito Agenzia Entrate

Sono state rese note le modalità e le tecniche per effettuare le integrazioni 2021 inviate tramite il Sistema di Interscambio per assolvere all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate nella sua nota ha spiegato anche quali sono le modalità per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione di tutti i dati che riguardano l’imposta da parte sia del cadente o prestatore, sia dell’intermediario delegato.

L’Agenzia predispone due diversi elenchi per le integrazione delle fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il SdI, il Sistema d’Interscambio. Il primo, denominato Elenco A, non è modificabile e riporta l’assolvimento dell’imposta di bollo; il secondo, Elenco B, riguarda le operazioni effettuate dal 1 gennaio scorso che non riportano l’assolvimento dell’imposta che emerge sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi.

In entrambi gli elenchi ci sono elementi identificativi e al cadente o prestatore, e per il suo intermediario, sono disponibili nell’area riservata Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. C’è tempo fino al giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare.

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Fatture elettroniche, come si pagano le eventuali sanzioni

Fattura elettronica
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Come detto l’Elenco A è immodificabile a differenza dell’altro. Nel B se il cedente/prestatore o l’intermediario delegato ad una o più fatture riportate dall’agenzia in questo elenco non risultano che ci siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può informare indicando con le spunte agli appositi estremi di ogni fattura. All’Elenco si può anche integrare le fatture non individuate dall’Agenzia dove l’imposta risulta con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche.

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Per apportare queste modifiche c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre in questione. In merito alle fatture del secondo trimestre solare, le modifiche vanno effettuate entro il 10 settembre. In caso in cui il pagamento dovesse avvenire oltre la data di scadenza il servizio web consente di pagare sanzioni e interessi in base ai giorni di ritardo.

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